Forme e modalità della trascrizione

Art. 2695 del Codice Civile


Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.

In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.

Struttura gerarchica per l'articolo 2695 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO I - Della trascrizione
  4. Capo III - Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
  5. Sezione I - Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
  6. Art. 2695
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