Atto pubblico

Art. 2699 del Codice Civile


L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

Struttura gerarchica per l'articolo 2699 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO II - Delle prove
  4. Capo II - Della prova documentale
  5. Sezione I - Dell’atto pubblico
  6. Art. 2699
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