Estinzione della persona giuridica

Art. 27 del Codice Civile


Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361)).

Struttura gerarchica per l'articolo 27 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO II - Delle persone giuridiche
  4. Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni
  5. Art. 27
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