Conversione dell'atto pubblico

Art. 2701 del Codice Civile


Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.

Struttura gerarchica per l'articolo 2701 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO II - Delle prove
  4. Capo II - Della prova documentale
  5. Sezione I - Dell’atto pubblico
  6. Art. 2701
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