Copie di scritture private originali depositate

Art. 2715 del Codice Civile


Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

Struttura gerarchica per l'articolo 2715 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO II - Delle prove
  4. Capo II - Della prova documentale
  5. Sezione VI - Delle copie degli atti
  6. Art. 2715
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