Efficacia probatoria

Art. 2720 del Codice Civile


L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.

Struttura gerarchica per l'articolo 2720 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO II - Delle prove
  4. Capo II - Della prova documentale
  5. Sezione VII - Degli atti di ricognizione o di rinnovazione
  6. Art. 2720
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