Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Art. 2725 del Codice Civile


Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.

Struttura gerarchica per l'articolo 2725 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO II - Delle prove
  4. Capo III - Della prova testimoniale
  5. Art. 2725
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