Nozione

Art. 2727 del Codice Civile


Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

Struttura gerarchica per l'articolo 2727 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO II - Delle prove
  4. Capo IV - Delle presunzioni
  5. Art. 2727
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