Fondamento del privilegio

Art. 2745 del Codice Civile


Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.

Struttura gerarchica per l'articolo 2745 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo II - Dei privilegi
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 2745
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