Distinzione dei privilegi

Art. 2746 del Codice Civile


Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.

Struttura gerarchica per l'articolo 2746 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo II - Dei privilegi
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 2746
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