Spese per atti conservativi o di espropriazione

Art. 2755 del Codice Civile


I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

Struttura gerarchica per l'articolo 2755 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo II - Dei privilegi
  5. Sezione II - Dei privilegi sui mobili
  6. § 2 - Dei privilegi sopra determinati mobili
  7. Art. 2755
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