Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola

Art. 2757 del Codice Civile


I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.

Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2756.

Struttura gerarchica per l'articolo 2757 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo II - Dei privilegi
  5. Sezione II - Dei privilegi sui mobili
  6. § 2 - Dei privilegi sopra determinati mobili
  7. Art. 2757
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