Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia

Art. 2765 del Codice Civile


Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.

Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764.

Struttura gerarchica per l'articolo 2765 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo II - Dei privilegi
  5. Sezione II - Dei privilegi sui mobili
  6. § 2 - Dei privilegi sopra determinati mobili
  7. Art. 2765
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