Effetti della sentenza

Art. 277 del Codice Civile


La sentenza che dichiara la filiazione ((...)) produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per ((l'affidamento,)) il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Struttura gerarchica per l'articolo 277 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VII - Dello stato di figlio
  4. Capo V - Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
  5. Art. 277
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