Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

Art. 2789 del Codice Civile


Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.

Struttura gerarchica per l'articolo 2789 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo III - Del pegno
  5. Sezione II - Del pegno dei beni mobili
  6. Art. 2789
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