Vendita della cosa

Art. 2796 del Codice Civile


Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.

Struttura gerarchica per l'articolo 2796 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo III - Del pegno
  5. Sezione II - Del pegno dei beni mobili
  6. Art. 2796
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