Specialità e indivisibilità dell'ipoteca

Art. 2809 del Codice Civile


L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

Struttura gerarchica per l'articolo 2809 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo IV - Delle ipoteche
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 2809
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