Luogo dell'iscrizione

Art. 2827 del Codice Civile


L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.

Struttura gerarchica per l'articolo 2827 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo IV - Delle ipoteche
  5. Sezione V - Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
  6. § 1 - Dell’iscrizione
  7. Art. 2827
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