Atti formati all'estero

Art. 2837 del Codice Civile


Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.

Struttura gerarchica per l'articolo 2837 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo IV - Delle ipoteche
  5. Sezione V - Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
  6. § 1 - Dell’iscrizione
  7. Art. 2837
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