Beneficio di escussione

Art. 2868 del Codice Civile


Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.

Struttura gerarchica per l'articolo 2868 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo IV - Delle ipoteche
  5. Sezione VIII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore
  6. Art. 2868
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