Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore

Art. 2869 del Codice Civile


L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Struttura gerarchica per l'articolo 2869 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo IV - Delle ipoteche
  5. Sezione VIII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore
  6. Art. 2869
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