Eccezioni opponibili dal terzo datore

Art. 2870 del Codice Civile


Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.

Struttura gerarchica per l'articolo 2870 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo IV - Delle ipoteche
  5. Sezione VIII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore
  6. Art. 2870
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