Divieto di proroga dei termini

Art. 2892 del Codice Civile


I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.

Struttura gerarchica per l'articolo 2892 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo IV - Delle ipoteche
  5. Sezione XII - Del modo di liberare i beni dalle ipoteche
  6. Art. 2892
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