Sequestro nei confronti del debitore o del terzo

Art. 2905 del Codice Civile


Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.

Struttura gerarchica per l'articolo 2905 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo V - Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
  5. Sezione III - Del sequestro conservativo
  6. Art. 2905
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