Effetti costitutivi delle sentenze

Art. 2908 del Codice Civile


Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Struttura gerarchica per l'articolo 2908 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti
  4. Capo I - Disposizioni generali
  5. Art. 2908
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