Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta

Art. 2920 del Codice Civile


Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.

Struttura gerarchica per l'articolo 2920 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti
  4. Capo II - Dell’esecuzione forzata
  5. Sezione I - Dell’espropriazione
  6. § 3 - Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione
  7. Art. 2920
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