Nullità del processo esecutivo

Art. 2929 del Codice Civile


La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.

Struttura gerarchica per l'articolo 2929 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti
  4. Capo II - Dell’esecuzione forzata
  5. Sezione I - Dell’espropriazione
  6. § 3 - Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione
  7. Art. 2929
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