Esecuzione forzata per consegna o rilascio

Art. 2930 del Codice Civile


Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

Struttura gerarchica per l'articolo 2930 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti
  4. Capo II - Dell’esecuzione forzata
  5. Sezione II - Dell’esecuzione forzata in forma specifica
  6. Art. 2930
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