Decorrenza della prescrizione

Art. 2935 del Codice Civile


La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Struttura gerarchica per l'articolo 2935 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO V - Della prescrizione e della decadenza
  4. Capo I - Della prescrizione
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 2935
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