Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi

Art. 2939 del Codice Civile


La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.

Struttura gerarchica per l'articolo 2939 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO V - Della prescrizione e della decadenza
  4. Capo I - Della prescrizione
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 2939
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