Pluralità di adottati o di adottanti

Art. 294 del Codice Civile


((È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi)).

Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Struttura gerarchica per l'articolo 294 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VIII - Dell’adozione di persone maggiori di età
  4. Capo I - Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
  5. Art. 294
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