Sospensione per la condizione del titolare

Art. 2942 del Codice Civile


La prescrizione rimane sospesa:

1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;

2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

Struttura gerarchica per l'articolo 2942 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO V - Della prescrizione e della decadenza
  4. Capo I - Della prescrizione
  5. Sezione II - Della sospensione della prescrizione
  6. Art. 2942
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