Interruzione per effetto di riconoscimento

Art. 2944 del Codice Civile


La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.

Struttura gerarchica per l'articolo 2944 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO V - Della prescrizione e della decadenza
  4. Capo I - Della prescrizione
  5. Sezione III - Dell’interruzione della prescrizione
  6. Art. 2944
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