Prescrizione di cinque anni

Art. 2948 del Codice Civile


Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;

1-bis) il capitale nominale dei ((titoli di Stato)) emessi al portatore;

2) le annualità delle pensioni alimentari;

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;

4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; (9)

5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".

Struttura gerarchica per l'articolo 2948 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO V - Della prescrizione e della decadenza
  4. Capo I - Della prescrizione
  5. Sezione IV - Del termine della prescrizione
  6. § 2 - Delle prescrizioni brevi
  7. Art. 2948
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