Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

Art. 2959 del Codice Civile


L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.

Struttura gerarchica per l'articolo 2959 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO V - Della prescrizione e della decadenza
  4. Capo I - Della prescrizione
  5. Sezione IV - Del termine della prescrizione
  6. § 3 - Delle prescrizioni presuntive
  7. Art. 2959
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