Restituzione di documenti

Art. 2961 del Codice Civile


I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.

Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.

Struttura gerarchica per l'articolo 2961 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO V - Della prescrizione e della decadenza
  4. Capo I - Della prescrizione
  5. Sezione IV - Del termine della prescrizione
  6. § 3 - Delle prescrizioni presuntive
  7. Art. 2961
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