Compimento della prescrizione

Art. 2962 del Codice Civile


In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.

Struttura gerarchica per l'articolo 2962 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO V - Della prescrizione e della decadenza
  4. Capo I - Della prescrizione
  5. Sezione IV - Del termine della prescrizione
  6. § 4 - Del computo dei termini
  7. Art. 2962
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