Rilievo d'ufficio

Art. 2969 del Codice Civile


La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.

Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Struttura gerarchica per l'articolo 2969 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO V - Della prescrizione e della decadenza
  4. Capo II - Della decadenza
  5. Art. 2969
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