Revoca per indegnità dell'adottante

Art. 307 del Codice Civile


((Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato)).

Struttura gerarchica per l'articolo 307 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VIII - Dell’adozione di persone maggiori di età
  4. Capo I - Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
  5. Art. 307
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