Abbandono della casa del genitore

Art. 318 del Codice Civile


Il figlio ((, sino alla maggiore età o all'emancipazione,)) non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la ((responsabilità genitoriale)) né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

Struttura gerarchica per l'articolo 318 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
  4. Capo I - Dei diritti e doveri del figlio
  5. Art. 318
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