Atti vietati ai genitori

Art. 323 del Codice Civile


I genitori esercenti la ((responsabilità genitoriale)) sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la ((responsabilità genitoriale)) non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Struttura gerarchica per l'articolo 323 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
  4. Capo I - Dei diritti e doveri del figlio
  5. Art. 323
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