Reintegrazione nella responsabilità genitoriale

Art. 332 del Codice Civile


Il giudice può reintegrare nella ((responsabilità genitoriale)) il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Struttura gerarchica per l'articolo 332 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
  4. Capo I - Dei diritti e doveri del figlio
  5. Art. 332
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