ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 40 223

Art. 338 del Codice Civile


AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 235, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato articolo 338 del codice civile per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni".

AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 7, comma 12) che "Dopo l'articolo 337 del codice civile è inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio"".

Struttura gerarchica per l'articolo 338 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
  4. Capo II - Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio
  5. Art. 338
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