Dispensa su domanda

Art. 352 del Codice Civile


Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

3) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151));

4) i militari in attività di servizio;

5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

6) chi ha più di tre figli minori;

7) chi esercita altra tutela;

8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

Struttura gerarchica per l'articolo 352 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO X - Della tutela e dell’emancipazione
  4. Capo I - Della tutela dei minori
  5. Sezione II - Del tutore e del protutore
  6. Art. 352
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