Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli

Art. 377 del Codice Civile


Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Struttura gerarchica per l'articolo 377 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO X - Della tutela e dell’emancipazione
  4. Capo I - Della tutela dei minori
  5. Sezione III - Dell’esercizio della tutela
  6. Art. 377
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