Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto

Art. 388 del Codice Civile


Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto della tutela.

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Struttura gerarchica per l'articolo 388 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO X - Della tutela e dell’emancipazione
  4. Capo I - Della tutela dei minori
  5. Sezione V - Del rendimento del conto finale
  6. Art. 388
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