Comitati

Art. 39 del Codice Civile


I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Struttura gerarchica per l'articolo 39 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO II - Delle persone giuridiche
  4. Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
  5. Art. 39
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