Responsabilità degli organizzatori

Art. 40 del Codice Civile


Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Struttura gerarchica per l'articolo 40 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO II - Delle persone giuridiche
  4. Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
  5. Art. 40
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