Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Art. 41 del Codice Civile


Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

Struttura gerarchica per l'articolo 41 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO II - Delle persone giuridiche
  4. Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
  5. Art. 41
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