Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione

Art. 421 del Codice Civile


L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416.((146))

AGGIORNAMENTO (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Struttura gerarchica per l'articolo 421 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia
  4. Capo II - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
  5. Art. 421
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